Statuto Associazione

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE – “#pragma mark”

(Approvato in data 16 settembre 2013)

TITOLO I Denominazione – Sede – Durata

ART. 1

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione senza fini di lucro, non commerciale, apartitica e apolitica, operante nel settore della formazione e della diffusione culturale della programmazione informatica, che assume la denominazione di “#pragma mark”. L’associazione ha la sede legale in Brescia (BS). La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II Scopo – Oggetto

ART. 2

L’associazione senza scopo di lucro #pragma mark ha lo scopo di svolgere attività di “community of practice, ovvero di condivisione delle conoscenze ed esperienze tra persone la cui professionalità ruota intorno le tecnologie informatiche e iOS in particolare, fornendo un nuovo modello per connetterle nello spirito dell’apprendimento, della conoscenza condivisa e della collaborazione sia come individui sia come gruppi”.

In questo ambito, l’associazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

  • 1.connettere le persone che altrimenti avrebbero minori o nessuna opportunità di interagire;
  • 2.fornire un contesto condiviso per consentire alle persone di comunicare e condividere informazioni, storie ed esperienze personali in un modo che aiuta a far crescere conoscenze, competenze e know-how;
  • 3.catturare e diffondere la conoscenza esistente per aiutare le persone a migliorare la loro pratica quotidiana attraverso strumenti in grado di identificare soluzioni a problemi comuni e processi per raccogliere e valutare best practices;
  • 4. pianificare attività per aiutare la crescita e il mantenimento della community.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’Associazione potrà:

  • 1. avvalersi prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
  • 2. raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
  • 3.dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
  • 4.organizzare e gestire manifestazioni a carattere tecnico, seminari e corsi di formazione, nonché la preparazione e la diffusione (mediante appropriati mezzi cartacei, multimediali, telematici o altri ritenuti idonei) di materiale informativo;
  • 5.svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi.

TITOLO III Soci

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi di cui all’art.2 e che si impegnino a realizzarli.

ART. 4

Chi intende essere ammesso all’Associazione come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda (predisposta dal Consiglio Direttivo) al Consiglio Direttivo stesso, impegnandosi al versamento della quota associativa annuale, ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazione previo assenso scritto del socio. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento esplicito di rifiuto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accolta. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. I soci si suddividono in:

  • – soci fondatori: partecipano alla costituzione dell’Associazione;
  • – soci ordinari: sostengono l’Associazione tramite la quota associativa annuale;
  • – soci benefattori: sostengono l’Associazione in misura economica rilevante;
  • – soci onorari: sono soggetti proposti dai soci fondatori per i loro titoli, riconoscimenti, cultura utilizzata per l’attività dell’Associazione. A prescindere dalla categoria tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

ART. 5

La qualifica di socio dà diritto:

  • – a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • – a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  • – a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 6

I soci sono tenuti:

  • – al pagamento della quota associativa annuale all’atto di presentazione della richiesta di iscrizione a socio;
  • – all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  • – a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
  • – a impegnarsi, nei limiti delle proprie possibilità, nello svolgimento delle attività dell’Associazione e in quelle volte al suo progredire.

ART. 7

La quota annuale dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Perdita della qualifica di socio

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  • a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  • b. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  • c. che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 10

L’esclusione del socio deve essere notificata all’interessato a mezzo posta elettronica, anche certificata, contenente le motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV Risorse economiche – Fondo Comune

ART. 11

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  • a. quote e contributi degli associati;
  • b. eredità, donazioni e legati;
  • c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • d. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: conferenze, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
  • i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione ne né all’atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al presente articolo lettere b), c),d), e), nonché per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni del reddito imponibile di cui all’art 22 della L 383 del 7.12.2000 di disciplina delle associazioni di promozione Sociale. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, la stessa devolverà il suo patrimonio ad altra associazione con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta o ammessa dalla Legge. Eventuali spese sostenute, previa autorizzazione del Presidente o del Consigliere Tesoriere, in nome e per conto dell’Associazione, saranno rimborsate alla presentazione della documentazione.

Esercizio Sociale

ART. 12

L’esercizio sociale è annuale e va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO V Organi dell’Associazione

ART. 13

Sono organi dell’Associazione:

  • a. l’Assemblea degli associati;
  • b. il Consiglio Direttivo;
  • c. il Presidente;
  • d. il Vice-Presidente;
  • e. il Consigliere Segretario;
  • f. il Consigliere Tesoriere;
  • g. il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo.

Assemblee

ART. 14

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 15

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

  • a. elezione del Consiglio direttivo;
  • b. eventuale elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • c. approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale;
  • d. approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
  • e. approvazione di eventuali Regolamenti;
  • f. deliberazione in merito all’esclusione dei soci.

ART. 16

L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17

L’Assemblea viene convocata con preavviso di almeno 7 (sette) giorni tramite posta elettronica, con contestuale pubblicazione nel sito internet dell’Associazione. La convocazione dell’assemblea deve prevedere l’ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l’assemblea, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L’assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana. I Soci non potranno reclamare nel caso in cui, per disguidi aleatori, non siano venuti a conoscenza della convocazione dell’Assemblea. L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
La seconda convocazione avviene quando nella prima non si verifichino i requisiti di regolarità definiti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. E’ ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. Verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera svolta nel luogo in cui si trova il Presidente. I soci che desiderano candidarsi a un incarico all’interno degli organi dell’associazione devono manifestare la propria disponibilità al Presidente prima dello svolgimento dell’assemblea stessa.

ART. 18

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. In caso di assenza del Consigliere Segretario l’Assemblea nomina un segretario d’Assemblea (anche non Socio, ma normalmente un Consigliere). Ove necessario, l’Assemblea nomina eventualmente uno o più scrutatori (anche non Soci). Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 19

L’Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo composta da un minimo di tre (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti eletti durante l’assemblea dei soci con le modalità descritte all’articolo 17. In caso di impossibilità a coprire la carica per impedimento o dimissioni da parte di un consigliere, si ridurrà il numero degli amministratori in carica. I membri del Consiglio Direttivo non possono agire in nome dell’Associazione se non previa delibera del Consiglio stesso. La carica di consigliere è gratuita.

ART. 20

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice- Presidente, un Consigliere Tesoriere ed un Consigliere Segretario. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le cariche elettive potranno decadere, su richiesta dell’Organo di competenza, nel caso in cui l’interessato sia assente ingiustificato per almeno cinque sedute consecutive di propria competenza, grave inadempienza o contravvenzione di quanto specificato nel presente statuto e naturalmente in caso di dimissioni, nelle modalità previste dalla legge. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  • a. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • b. redigere il rendiconto economico – finanziario;
  • c. predisporre gli eventuali regolamenti interni; d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • e. deliberare il recesso e l’esclusione degli associati;
  • f. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  • g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  • h. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Presidente

ART. 21

Il Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.
Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni. L’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Vice-Presidente

ART. 22

Il Vice-Presidente esercita le mansioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. In quest’ultimo caso, provvede a convocare entro 60 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Consigliere Segretario

ART. 23

Il Consigliere Segretario tiene i contatti, per la normale amministrazione, con i soci, i vari organi in carica, ed altre eventuali entità esterne (fornitori, dipendenti, collaboratori etc.), nei cui confronti può essere delegato dal Consiglio Direttivo, o dal Presidente, o dal Vice-Presidente anche per specifici atti e operazioni. È responsabile, insieme agli altri Consiglieri, della tenuta dei vari libri e documenti dell’associazione. Cerca di partecipare a tutte le assemblee dell’Associazione normalmente con la funzione di Segretario.

Consigliere Tesoriere

ART. 24

Il Consigliere tesoriere è operativamente responsabile dell’ordinata e corretta tenuta dei documenti contabili nonché di intrattenere, unitamente al Presidente, i rapporti con gli istituti bancari. E’ autorizzato ad aprire conti correnti e al loro utilizzo per tutte le varie operazioni necessarie allo svolgimento dell’attività sociale; si interessa della gestione della cassa.

Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 25

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica fino alla chiusura dell’anno sociale. Ove necessario, nomina al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 26

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Scioglimento

ART. 27

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Le relative spese saranno a carico dell’Associazione stessa. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

ART. 28

Per qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione sarà competente il Foro di Brescia.

Norma finale

ART. 29

In sede di costituzione il Consiglio Direttivo, tra i cui membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Segretario sono individuati e nominati nell’atto costitutivo dell’Associazione. Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data della costituzione della Associazione. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.